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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 5 - Definizione dei curricoli

1. La Provincia definisce, sentito il Consiglio scolastico provinciale, con propria legge, ai sensi della normativa vigente in materia di programmi ed orari di insegnamento, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

1) gli obiettivi generali del processo formativo;

2) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e delle alunne;

3) le discipline e attività fondamentali e il relativo monte ore annuale;

4) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, comprensivo della quota obbligatoria di base e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

5) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra discipline e attività della quota fondamentale del curricolo;

6) gli standard relativi alla qualità del servizio;

7) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e delle alunne e il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi.

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni e le proprie alunne, integrando le discipline e attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e), fermo restando comunque per le scuole delle località ladine la ripartizione paritetica delle materie in lingue d'insegnamento italiano e tedesco.

3. Nell'ambito del curricolo determinato ai sensi del comma 2, la singola istituzione scolastica può diversificare l'offerta formativa tra corsi, classi e gruppi di alunni, con possibilità di opzione da parte degli alunni e delle alunne e delle famiglie, avvalendosi delle professionalità

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