Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico a norma dell'articolo 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e di tutte le alunne, riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono la potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'offerta di insegnamenti opzionali e facoltativi.
3. I tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività sono regolati nel modo più adeguato al tipo di studi nonché ai ritmi e stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
1) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
2) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 5, degli spazi orari residui;
3) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne in situazione di handicap;
4) l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne particolarment
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