IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 7 - Autonomia organizzativa

1. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e diversificazione per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative ed il coordinamento con il contesto territoriale.

2. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

4. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali.

5. Ogni istituzione scolastica adotta con deliberazione del consiglio di circolo o di istituto il proprio regolamento interno e applica i principi contenuti nella carta dei servizi.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.