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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 8 - Autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione

1. L'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione è esercitata nei limiti della proficua attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa ed è volta a sviluppare la qualità dell'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o fra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, e curano in particolare:

1) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

2) la formazione e l'aggiornamento professionale interno del personale;

3) l'innovazione metodologica e disciplinare;

4) la riflessione sulle diverse valenze delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

5) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

6) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.

3. Ai fini della validità dei titoli di studio, la Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, riconosce i progetti innovativi delle singole istituzioni scolastiche riguardanti le innovazioni degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 5.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando sia collegamenti reciproci, sia collegamenti con l'Amministrazione provinciale e gli Istituti pedagogici come pure con il Centro europeo dell'educazione - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e

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