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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 9 - Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di proprie finalità istituzionali condivise sulla base di progetti concordati.

2. L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, di amministrazione e contabilità nonché di acquisto di beni e servizi, come pure prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le istituzioni scolastiche con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva.

3. L'accordo è approvato dal consiglio di circolo o di istituto e, se prevede attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti delle scuole interessate per la parte di propria competenza.

4. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto di cui all'articolo 15 possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze e competenze specifiche.

5. L'accordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni.

6. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università, con istituzioni, enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

7. Le istituzioni scolastiche pos

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