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CCND 11.07.2000

C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo.

Disposizioni comuni

Art. 3 - Dimensionamenti tardivi

1. Come previsto nell'art.8 comma 2 del C.C.I.N. del 27/01/2000, i piani provinciali di dimensionamento delle regioni Campania, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia definiti tardivamente (dopo il 10/02/2000), sono acquisiti al sistema informativo dopo le operazioni di mobilità di diritto e quindi producono i conseguenti effetti sulla mobilità dell'organico di diritto del personale docente e A.T.A. per l'anno scolastico 2001/02.Tuttavia, al fine di garantire alle scuole delle predette regioni l'autonomia scolastica si rende necessario regolare, in sede di organico di fatto dell'anno scolastico 2000/01, le conseguenze dei piani di dimensionamento tardivi, procedendo secondo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. L'attuazione dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, successiva al 10/02/2000 - ferma restando la dotazione organica nell'ambito del singolo dimensionamento del personale docente e A.T.A. così come determinata per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2000/01- comporta la necessità di determinare il numero dei posti da assicurare ai singoli plessi, istituti principali e succursali, per garantire il funzionamento degli stessi, coinvolti nel singolo dimensionamento.

Tale operazione è preliminare alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità per le utilizzazioni del personale ed è oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.. Il personale docente e A.T.A., (ad eccezione dei responsabili amministrativi per i quali si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art.54 del C.C.I.N. del 27/01/2000) titolare nelle istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento tardivo, ha titolo ad esprimere un'opzione per essere assegnato nei rispettivi

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