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CCND 11.07.2000

C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo.

Titolo I - Personale docente

Art. 10 - Assegnazioni provvisorie personale docente

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per una classe di concorso o posto per la quale si è in possesso di abilitazione, anche diversa da quella di titolarità, per i seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;

- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;

- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

2. Ai sensi dell'art. 475 del D.L.vo n. 297/94 non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

3. In base a quanto disposto nell'ultimo periodo dell'art. 2 comma 2 del C.C.I.N. del 27/01/2000, partecipa all'assegnazione provvisoria in altra provincia il personale docente nominato nel precedente anno scolastico - ex lege n. 124/99 - per i soli motivi indicati nel precedente comma 1.

4. Partecipa all'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, solo per i motivi riportati nel precedente comma 1, il personale docente che dopo il rientro dall'estero è stato restituito alla precedente provincia di assegnazione.

5. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

6. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione pe

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