CCNI MPI 19.07.2000
Titolo I - Contrattazione collettiva integrativa di amministrazione
1. Gli effetti del presente contratto integrativo, nel rispetto delle scadenze definite nel CCNL e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.
2. La durata del contratto integrativo è quadriennale e coincide con il periodo di vigenza del CCNL.
3. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale, come previsto dall'art. 5, comma 1, del CCNL. La relativa sessione negoziale è convocata entro 30 giorni dalla comunicazione della consistenza del fondo unico da parte del Ministero del Tesoro.
4. Le disposizioni contrattuali conservano la loro efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo; qualora il presente contratto sia tacitamente rinnovato, esso viene a comprendere gli aumenti contrattuali derivanti da un eventuale incremento del fondo da verificare come previsto dal successivo art. 4, comma 1.
5. Del contratto integrativo viene data pubblicità, mediante trasmissione a tutti i capi degli uffici centrali e periferici, entro 15 giorni dalla data della sua sottoscrizione e successivamente viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero.
6. Le materie e gli istituti regolati dal contratto collettivo integrativo di amministrazione potranno essere integrati da contrattazioni successive, anche in relazione alle materie che il CCNL disciplinerà nel corso della sua vigenza (artt. 25 e dal 35 al 38 del CCN
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