CCNI MPI 19.07.2000
Titolo XII - Mobilità del personale
1. In relazione alla particolare fase, che vede in corso il riassetto organizzativo dell'Amministrazione e la rideterminazione del nuovo organico del personale, la contrattazione integrativa di Amministrazione viene riconfermata quale sede per regolare i processi di mobilità del personale nella piena trasparenza delle procedure e dei criteri adottati.
2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo saranno definiti i criteri e le procedure per la mobilità all'interno dell'Amministrazione.
3. In relazione a quanto sopra, per quanto concerne la mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 29/93, la parti convengono di definire con successivo accordo le procedure previste, tenendo in considerazione la definizione del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione centrale e periferica.
4. Nelle more di tale definizione, le procedure di mobilità verso questa Amministrazione vengono attribuite alle quote destinate all'accesso dall'esterno.
5. Resta salva la possibilità per il personale amministrativo di avanzare domanda di mobilità volontaria, ai sensi del comma 1, dell'art. 33 del sopracitato D.Lgs. n. 29/93.
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