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CCNI MPI 19.07.2000

Contratto collettivo integrativo M.P.I. a norma del CCNL del 16 febbraio 1999 - Quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 19.07.2000.

Titolo II - Sistema di relazioni sindacali

Art. 11 - Consultazione: soggetti sindacali, materie, tempi, finalità

1. La consultazione (art. 6 del CCNL, lett. C) si svolge con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, nazionali o territoriali, e con le RSU, in relazione al livello di amministrazione o di sede. Essa si svolge, obbligatoriamente, sulle materie di seguito indicate:

A livello di amministrazione:

A. Organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche.

B. Modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 35 del CCNL.

C. Elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 21, comma 10, del CCNL.

D. Criteri per il conferimento delle mansioni superiori (art. 24 CCNL, comma 4).

A livello di sede:

A. Organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche.

B. La consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994.

2. La consultazione facoltativa (art. 6 del CCNL, lett. C) è attivata prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. Essa si svolge con i soggetti sindacali indicati al precedente comma 1.

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