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CCNI MPI 19.07.2000

Contratto collettivo integrativo M.P.I. a norma del CCNL del 16 febbraio 1999 - Quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 19.07.2000.

Titolo II - Sistema di relazioni sindacali

Art. 12 - Informazione: soggetti sindacali, modalità, materie e tempi

1. L'Amministrazione fornisce, anche a seguito di richiesta, alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, nazionali o territoriali e alle RSU, in relazione al livello di amministrazione o di sede, tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

2. L'informazione, sia in forma preventiva che successiva, si concreta nel trasmettere documentazione scritta, o eventualmente verbale nel corso di incontri, in ordine alle linee essenziali delle attività che l'Amministrazione intende intraprendere o in ordine ai risultati conseguiti.

3. L'informazione preventiva, salvo eccezionali e comprovabili casi di necessità ed urgenza, nei quali l'informazione è comunque preventivamente assicurata, deve essere fornita almeno 15 giorni prima dell'attivazione di ogni iniziativa sulla singola materia per consentire l'esame della documentazione e l'eventuale richiesta di una sessione di concertazione - laddove ne ricorrano le condizioni - o comunque di ulteriore sede di approfondimento e confronto.

È fatta salva la facoltà delle organizzazioni sindacali, di cui al precedente comma 1, di ottenere le informazioni entro 5 giorni dalla presentazione di formale richiesta.

4. L'informazione preventiva (art. 6 del CCNL, lett.A, comma 2) è fornita, ai soggetti sindacali di cui al precedente comma 1, nelle materie individuate, a livello di amministrazione e di sede, dal CCNL che si riprendono per reciproca memoria e impegno.

A livello di amministrazione:

A. Definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavor

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