CCNI MPI 19.07.2000
Titolo II - Sistema di relazioni sindacali
1. Nel contesto dei processi di riforma e di riordino dell'Amministrazione della pubblica istruzione sono costituiti, al fine di favorire occasioni di partecipazione nella fase propositiva delle attività e alla verifica dei risultati, gli organismi bilaterali indicati nel successivo comma 4 con le funzioni definite dagli artt. 6, lett. D, e 7 del CCNL.
2. Gli organismi bilaterali previsti nel presente articolo sono composti su base paritetica e su designazione, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dell'Amministrazione, e non sono sede negoziale.
La loro composizione - che deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile - è formalmente definita con apposito provvedimento e, dall'entrata in vigore del presente accordo, i medesimi si riuniscono almeno semestralmente.
4. L'Amministrazione fornisce gli strumenti - ivi compresa la documentazione - le risorse e le agibilità necessarie per lo svolgimento delle attività degli organismi bilaterali.
5. Si conviene di individuare i seguenti organismi bilaterali:
A. Conferenza di amministrazione.
B. Comitato per le problematiche connesse alla riforma, alla riorganizzazione ed al riordino del Ministero, con particolare riferimento alle piante organiche, alla mobilità del personale, alla formazione e l'aggiornamento e all'organizzazione del lavoro.
C. Comitato per le pari opportunità
D. Commissione per la revisione, rideterminazione e individuazione dei nuovi profili professionali.
La Commissione, cui partecipa un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali legittima
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