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CCNI MPI 19.07.2000

Contratto collettivo integrativo M.P.I. a norma del CCNL del 16 febbraio 1999 - Quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 19.07.2000.

Titolo II - Sistema di relazioni sindacali

Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: delegazioni trattanti

1. Hanno la titolarità della contrattazione integrativa a livello di amministrazione:

• per la parte pubblica, la delegazione costituita con D.M. 17.3.1999, n. 66 e successive modificazioni;

• per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del CCNL (art. 8, comma 1, del CCNL).

2. Hanno la titolarità della contrattazione integrativa a livello di sede:

• per la parte pubblica, la delegazione costituita dal responsabile dell'ufficio con proprio provvedimento;

• per la parte sindacale, le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL (art. 8, comma 2, del CCNL).

3. Gli incontri tra le due delegazioni, convocati almeno cinque giorni prima, sono presieduti dal presidente della delegazione di parte pubblica o dal suo vicario.

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