CCNI MPI 19.07.2000
Titolo IV - Passaggi all'interno e tra le aree
1. L'ammissione ai percorsi professionali avviene a domanda mediante graduatorie su base regionale, a seguito del bando di cui al precedente art. 17, comma 2. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 15, lett. B) del CCNL, le parti convengono che i percorsi professionali perseguono prioritariamente l'obiettivo di diffondere conoscenze e capacità tra il personale, al fine di assicurare, nella misura massima, gli strumenti conoscitivi necessari ad affrontare le novità che scaturiscono dai nuovi assetti organizzativi dell'Amministrazione in coerenza e a sostegno della riforma più generale del sistema scolastico. In tale ottica, le parti convengono di attivare i processi di qualificazione rivolti a tutto il personale, differenziati nell'ambito sia delle aree funzionali che professionali alle quali gli stessi processi si rivolgono, da i quali dovrà scaturire - attraverso test inerenti le materie oggetto del corso - un "credito formativo" che si aggiunge agli elementi che costituiscono il curriculum di ogni dipendente. Tale curriculum si compone, con diversa graduazione, della posizioni economica, dell'esperienza professionale acquisita e del possesso di titoli di studio e professionali/formativi, cui è attribuito il valore di cui all'allegata tabella A.
2. Il punteggio complessivo derivante dalla sommatoria degli elementi sopra descritti determina, nell'ambito delle disponibilità delle vacanze di organico su base regionale, risultanti dalla ridefinizione della nuova pianta organica, un sistema programmato di partecipazione - aumentato di una quota pari al 25% - ai processi di riqualifi
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