CCNI MPI 19.07.2000
Titolo VIII - Rapporto di lavoro: articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3/A del CCNL, l'orario di lavoro è articolato secondo i criteri generali e nelle tipologie che rispettivamente si elencano nei successivi artt. 26 e 27.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
3. Si conviene, di massima, su un orario di servizio così articolato:
• per l'Amministrazione Centrale, dalle ore 7.30 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì;
• per gli Uffici Territoriali, dalle ore 7.30 alle ore 18.30, dal lunedì al giovedì. Dalle ore 7.30 alle ore 14.30 il venerdì.
4. L'orario lavorativo si svolge di norma su 5 giorni, fatte salve le esigenze dei servizi, compresi quelli di diretta collaborazione del Ministro, da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. Tali esigenze vanno motivate da parte del dirigente dell'ufficio. La struttura dell'orario di lavoro è definita con il criterio di armonizzare gli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. È altresì garantita l'omogeneità necessaria al funzionalità dell'ufficio.
5. Come previsto dalla citata L. n. 724/94 la rilevazione delle presenze va effettuata con procedure e modalità automatizzate. Tali procedure devono consentire la flessibilità dell'orario in
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