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D.M. Interno 19.07.2000

Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità. (G.U. 21.07.2000, n. 169 - S.O. n. 116)

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per "D.P.C.M.": il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

b) per "documento": la carta d'identità elettronica e/o il documento d'identità elettronico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituito dall'insieme del supporto fisico e dei supporti informatici;

b-bis) per "C.N.S.D.": il Centro nazionale dei servizi demografici costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002;

c) per "S.S.C.E.": il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei documenti;

c-bis) per "I.N.A.": l'Indice nazionale delle anagrafi istituito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, per la fornitura dei servizi di convalida anagrafica durante l'emissione e l'uso del documento;

c-ter) per "Backbone": il backbone INA/SAIA di sicurezza e certificazione per l'accesso ai servizi di convalida e di aggiornamento dell'INA;

d) per "S.A.I.A.": il sistema predisposto dal Ministero dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico;

d-bis) per "porta applicativa": la porta di accesso, attraverso il backbone, ai domini applicativi del C.N.S.D.;

e) per "Istituto": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

f) per "dati": i dati identificativi della persona di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) e gli altri elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) ad h), del D.P.C.M.;

g) per "carta-servizi": l'insieme dei dati di cui alla precedente lettera f) - ad esclusione della fotografia e della firma - e delle informazioni amministrative di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M.;

h) per "codice cifrato": la coppia di codici alfanumerici che identifi

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