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D.M. Interno 19.07.2000

Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità. (G.U. 21.07.2000, n. 169 - S.O. n. 116)

Capo II - Regole tecniche di base

Art. 6 - S.S.C.E. e software di sicurezza

1. In attuazione dell'art. 8, commi 1 e 4, del D.P.C.M. il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, mette a disposizione delle questure e dei comuni l'infrastruttura organizzativa, informatica e di rete del Centro elaborazioni dati della Polizia scientifica per la realizzazione, la gestione e la manutenzione del S.S.C.E., nonché fornisce ai comuni un software di sicurezza finalizzato a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni nelle fasi di compilazione, rilascio, aggiornamento, rinnovo e verifica dei documenti.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. le questure, nei casi previsti dallo stesso articolo, procedono all'interdizione dell'operatività del documento secondo le modalità descritte nell'allegato B.

3. Le questure, ai sensi dell'art. 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, conservano il cartellino elettronico, a cui accedono in via esclusiva, relativo ai documenti rilasciati dai comuni della stessa provincia.

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