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D.M. Interno 19.07.2000

Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità. (G.U. 21.07.2000, n. 169 - S.O. n. 116)

Capo II - Regole tecniche di base

Art. 8 bis - Comitato tecnico permanente 4

1. È istituito un Comitato tecnico permanente cui sono affidati i seguenti compiti:

definire e aggiornare costantemente le linee-guida per le attività correlate:

a ) alla produzione e alla formazione dei supporti fisici;

b ) alla personalizzazione e al rilascio del documento presso le strutture preposte;

dare ausilio alle strutture del Ministero al fine di risolvere tutti i punti critici di ordine tecnico aperti dagli emettitori,

certificare le dotazioni delle stazioni di emissione allo scopo di consentire il buon esito dell'emissione del documento.

2. Le determinazioni tecniche assunte dal Comitato tecnico permanente sono pubblicate nel sito www.cartaidentita.it.

3. Il Comitato tecnico permanente è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno - C.N.S.D. e S.S.C.E., dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dell'Istituto. Qualora necessitasse, il Comitato potrà avvalersi di risorse esterne per risolvere problematiche di propria competenza.

4. In via di prima attuazione del presente articolo, è confermata la costituzione del Comitato come determinata con il decreto dirigenziale 20 marzo 2003.

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Articolo aggiunto dall'art. 1, D.M. 06.11.2003.

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