D.M. Pubblica istruzione 10.07.2000, n. 177
1. I soggetti che offrono formazione, per essere accreditati ai fini della realizzazione di progetti di interesse generale devono farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione.
2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei singoli interessati.
3. L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
- l'inclusione della formazione del personale della scuola tra i fini istituzionali dell'ente o dell'agenzia, tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
- attività formativa già svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola comprovata da almeno tre anni di attività;
- esperienza accumulata nel campo della formazione;
- capacità logistiche per la realizzazione di programmi formativi complessi;
- stabilità economica e finanziaria;
- attività di ricerca ed iniziative di innovazione metodologica sulla formazione;
- realizzazione di iniziative di innovazione metodologica nel campo della formazione;
- adeguato livello di professionalizzazione anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti;
- padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
- significative esperienze di ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche per la formazione a distanza e di apprendimento in rete;
- documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale nel sistema scolastico italiano;
- specifica competenza di campo nelle aree progettuali di lavoro;
- disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la
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