D.M. Pubblica istruzione 10.07.2000, n. 177
1. Le associazioni professionali del personale della scuola e le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione come soggetti qualificati per la formazione.
2. Il riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza della singola associazione.
3. Le iniziative formative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.
4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti sono: attività formative svolte secondo criteri di qualità;
- adeguato livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire interventi di livello almeno interregionale;
- effettiva consistenza organizzativa e logistica per assicurare la realizzazione di progetti complessi;
- padronanza di approcci innovativi nel campo dello sviluppo professionale degli insegnanti, anche con il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- attività di ricerca condotta in relazione alla professione docente;
- attività di comunicazione professionale svolta;
- disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.
5. La procedura di qualificazione prevede due fasi successive: All'atto della domanda, rivolta ad ottenere il riconoscimento di soggetto qualificato per la formazione continua del personale della scuola, l'associazione interessata dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 4, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta
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