IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica istruzione 10.07.2000, n. 177

Accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione.

Art. 3 - Qualificazione di associazioni professionali e disciplinari

1. Le associazioni professionali del personale della scuola e le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione come soggetti qualificati per la formazione.

2. Il riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza della singola associazione.

3. Le iniziative formative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.

4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti sono: attività formative svolte secondo criteri di qualità;

- adeguato livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire interventi di livello almeno interregionale;

- effettiva consistenza organizzativa e logistica per assicurare la realizzazione di progetti complessi;

- padronanza di approcci innovativi nel campo dello sviluppo professionale degli insegnanti, anche con il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- attività di ricerca condotta in relazione alla professione docente;

- attività di comunicazione professionale svolta;

- disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.

5. La procedura di qualificazione prevede due fasi successive: All'atto della domanda, rivolta ad ottenere il riconoscimento di soggetto qualificato per la formazione continua del personale della scuola, l'associazione interessata dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 4, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.