D.M. Pubblica istruzione 10.07.2000, n. 177
1. I soggetti accreditati, di cui all'art. 2 ed i soggetti riconosciuti come qualificati, di cui all'art.3 si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione del personale della scuola previsto dall'art. 12, comma 12, del contratto collettivo nazionale integrativo, dati organizzati secondo un modello standard, relativi alle iniziative proposte.
2. Dati relativi alle attività di formazione sono altresì comunicati all'Amministrazione scolastica dai soggetti di per sé qualificati di cui all'art. 1, comma 2.
3. Le attività di formazione sono oggetto di monitoraggio da parte del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'art. 5.
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