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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 12 - Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto:

a) attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

b) attività di formazione e aggiornamento;

c) attività di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;

d) attività di acquisto di beni e servizi;

e) ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.

3. Se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, lo stesso è approvato, oltre che dal consiglio dell'istituzione scolastica, anche dal collegio dei docenti per la parte di propria competenza.

4. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. Qualora i progetti prevedano scambi di durata pari o superiore ad un intero anno scolastico, per i docenti provenienti da altre regioni si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

5. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depos

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