Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19
1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:
a) le assegnazioni della Regione;
b) le assegnazioni degli enti locali;
c) i contributi di altri enti e istituzioni pubbliche;
d) i contributi degli alunni;
e) i proventi derivanti da convenzioni ovvero da alienazioni di beni disponibili;
f) le donazioni, eredità e legati, proventi e altre erogazioni liberali;
g) ogni altro vantaggio economico.
2. La Regione assegna a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, ordinaria e perequativa, finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo.
3. Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa.
4. La Regione può attribuire alle istituzioni scolastiche assegnazioni straordinarie finalizzate:
a) alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse o riconosciute dalla Regione stessa;
b) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.
5. Le assegnazioni straordinarie rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.
6. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Consiglio scolastico regionale, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle istituzioni scolastiche, tenendo conto:
a) per la dotazione ordinaria:
1) della popolazione scolastica;
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.