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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 13 - Dotazione finanziaria

1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:

a) le assegnazioni della Regione;

b) le assegnazioni degli enti locali;

c) i contributi di altri enti e istituzioni pubbliche;

d) i contributi degli alunni;

e) i proventi derivanti da convenzioni ovvero da alienazioni di beni disponibili;

f) le donazioni, eredità e legati, proventi e altre erogazioni liberali;

g) ogni altro vantaggio economico.

2. La Regione assegna a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, ordinaria e perequativa, finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo.

3. Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa.

4. La Regione può attribuire alle istituzioni scolastiche assegnazioni straordinarie finalizzate:

a) alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse o riconosciute dalla Regione stessa;

b) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.

5. Le assegnazioni straordinarie rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.

6. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Consiglio scolastico regionale, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle istituzioni scolastiche, tenendo conto:

a) per la dotazione ordinaria:

1) della popolazione scolastica;

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