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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 16 - Definizione dei curricoli

1. La Giunta regionale approva e rende esecutivi, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), gli opportuni adattamenti alle necessità locali delle norme statali vigenti che definiscono per i diversi tipi e indirizzi di studio:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;

b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;

f) gli standard relativi alla qualità del servizio;

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro.

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota obbligatoria, definita ai sensi del comma 1, con la quota parimenti obbligatoria loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

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