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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 17 - Ampliamento dell'offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa. Gli ampliamenti consistono in ogni iniziativa ulteriore rispetto al curricolo obbligatorio e coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dal contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 16 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative programmate dalle istituzioni scolastiche. Per la realizzazione di percorsi formativi integrati, tale programmazione avviene sulla base di accordi con la Regione o gli enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere accertate esperienze di autoformazione e crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

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