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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 18 - Valutazione del sistema scolastico e modelli di certificazione

1. La valutazione del sistema scolastico ha come scopo:

a) la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nel suo complesso e nelle sue articolazioni;

b) l'esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle iniziative legislative a favore della scuola;

c) la verifica dell'idoneità dei curricoli e delle altre iniziative progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.

2. Le attività di cui al comma 1 si realizzano nelle forme dell'autovalutazione e della valutazione.

3. Le istituzioni scolastiche esercitano la funzione di autovalutazione rispetto, tra l'altro:

a) agli esiti complessivi del piano dell'offerta formativa;

b) al processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento da parte degli allievi degli obiettivi formativi e delle competenze di cui all'articolo 16, comma 1;

c) agli standard di qualità del servizio scolastico.

4. Ai fini di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche tengono presenti anche gli indicatori generali forniti dalla struttura di cui al comma 5.

5. Le attività di valutazione e di raccordo con gli esiti delle procedure di autovalutazione di cui al comma 3 sono affidate ad una struttura regionale per la valutazione che si avvale di esperti esterni e si coordina con l'organismo operante a livello nazionale per il raggiungimento delle medesime finalità.

6. La valutazione di cui al comma 5 è finalizzata a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative regionali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio. A tal fine la Giunta regionale fissa la scadenza per rilevazioni per

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