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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 19 - Iniziative finalizzate all'innovazione

1. L'Assessore competente in materia di istruzione, anche su proposta del Consiglio scolastico regionale, di una o più istituzioni scolastiche, dell'istituto regionale di ricerca educativa o degli enti locali, promuove progetti di innovazione in ambito regionale. Tali progetti sono volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.

2. L'Assessore riconosce ed autorizza altresì progetti di innovazione delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi definiti ai sensi dell'articolo 16, sentito il Consiglio scolastico regionale.

3. Quando i progetti di innovazione riguardino esclusivamente l'insegnamento della lingua francese o innovino ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione in materia di istruzione materna, elementare e media, provvede l'Assessore con proprio decreto.

4. Quando si tratta di progetti di innovazione diversi da quelli di cui al comma 3, l'Assessore provvede previa intesa con il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 33 della l. 196/1978. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, i progetti, ove la Giunta regionale li ritenga ammissibili a finanziamento, sono trasmessi al Ministero corredati da eventuali osservazioni dell'amministrazione scolastica regionale.

5. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarli.

6. I progetti attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultat

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