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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 21 - Utilizzazione di personale scolastico docente e dirigente

1. Per lo svolgimento dei compiti affidati all'ufficio ispettivo tecnico, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20, l'Assessorato competente in materia di istruzione può avvalersi dell'opera di docenti e dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a venti unità. Le utilizzazioni di cui al presente comma comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. All'atto della restituzione al ruolo, il personale interessato ha priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a tre anni scolastici, il personale è assegnato alla sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo.

2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di istruzione può altresì utilizzare, mediante parziale esonero dagli obblighi di insegnamento, personale docente che ha superato il periodo di prova per lo svolgimento di attività di durata temporanea afferenti i compiti di cui al comma 1.

3. Il contingente di cui al comma 1 è dedotto dal numero complessivo di utilizzazioni stabilito all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 80.

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