IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 23 - Competenze in materia di sicurezza

1. Ai fini ed agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti scolastici sono individuati quali datori di lavoro delle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Le istituzioni scolastiche possono assolvere gli obblighi in materia di sicurezza anche tramite la stipula di convenzioni tra loro e con l'Amministrazione regionale.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i dirigenti scolastici sottoscrivono protocolli d'intesa con i proprietari degli edifici a loro assegnati, al fine di definire le rispettive competenze e modalità di attuazione degli interventi relativi alle strutture ed agli impianti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

4. Alle istituzioni scolastiche sono assegnati i fondi per l'adempimento degli obblighi che le norme in materia di sicurezza pongono in capo ai dirigenti scolastici quali datori di lavoro.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi del datore di lavoro previsti all'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 626/1994, come sostituito dall'articolo 3 del d.lgs. 242/1996, fino alla definizione di tali modalità ai sensi del comma 2.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.