Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19
1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione avviene secondo le modalità e le procedure vigenti per i corrispondenti ruoli statali, ferme restando, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regionali integrative in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria.
2. Ogni volta che in leggi o regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge è fatto riferimento al "direttore didattico", "preside", "capo di istituto", "rettore", "vicerettore" il riferimento deve intendersi effettuato al "dirigente scolastico".
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