Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 5 gennaio 1990, n. 6, a far data dal 1° settembre 2000;
b) 5 settembre 1991, n. 49.
2. Sono inoltre abrogate, a far data dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 3, 5 e 9 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22;
b) l'articolo 2, l'articolo 14, commi primo, limitatamente alle parole ", che dovrà essere presentato alla sovraintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente", terzo, quarto, quinto e settimo, l'articolo 15, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47;
c) l'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67;
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57;
e) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14;
f) gli articoli 16, 16 bis e 16 ter, introdotti dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37, 17, 18 e 20, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68;
g) l'articolo 2, comma 1, lettere d) e h bis), introdotta dalla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89;
h) l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53.
3. Sono abrogati tutti i riferimenti agli articoli, commi e lettere delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con la presente legge.
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