Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19
1. Fino alla definizione dei curricoli ai sensi dell'articolo 16, si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni.
2. Nell'ambito degli ordinamenti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche possono:
a) contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 16 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;
b) realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi nei limiti percentuali del relativo monte orario annuale stabiliti per il restante territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4.
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