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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 4 - Istituzioni scolastiche non regionali ed istituti educativi

1. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute adeguano, entro il 1° settembre 2000, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur), 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), come modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1992, n. 53 e 22 maggio 1997, n. 18.

2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

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