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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 5 - Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a:

a) dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche;

b) assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto e interazione con i soggetti della comunità locale;

c) consentire l'inserimento dei giovani in una comunità culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione;

d) assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

2. Ai fini indicati al comma 1, l'indice di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche è individuato in una popolazione scolastica media, riferita all'ambito territoriale di pertinenza, di cinquecento alunni.

3. Fermo restando il numero di istituzioni scolastiche attivabili sulla base dell'indice di cui al comma 2, ciascuna istituzione scolastica deve avere una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa di norma tra trecento e settecento alunni, in relazione:

a) alla consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza;

b) alle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;

c) alla complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, in relazione alla pluralità di gradi di scuola o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione.

4. La Giunta regionale approv

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