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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 6 - Dotazioni organiche regionali e organici funzionali delle istituzioni scolastiche

1. La Giunta regionale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed educativo, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto:

a) dell'entità numerica previsionale della popolazione scolastica;

b) del numero delle istituzioni funzionanti, della loro dimensione ed articolazione sul territorio;

c) delle caratteristiche socio-culturali, demografiche e orografiche del territorio regionale;

d) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale docente;

e) degli obiettivi correlati all'economia regionale ed all'evoluzione del mercato del lavoro;

f) dell'applicazione delle norme statutarie in materia di bilinguismo.

2. La Giunta regionale definisce i parametri per la determinazione dell'organico funzionale triennale di ogni istituzione scolastica tenuto conto dei seguenti indicatori ed elementi di valutazione:

a) numero degli alunni e loro suddivisione per fasce di età, anno di corso e indirizzo di studi;

b) insegnamenti da impartire in relazione sia agli obiettivi formativi dei corrispondenti curricoli sia al piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 8 elaborato dall'istituzione scolastica;

c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;

d) situazioni di disagio, di dispersione scolastica e di insuccessi formativi;

e) sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari;

f) adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento;

g) caratteristiche dell'economia regionale ed evoluzione del mercato del lavoro;

h) a

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