Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19
1. Ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche autonome, di scuola materna, elementare e media funzionanti sul proprio territorio è attribuita ai Comuni che la esercitano in forma associata attraverso le Comunità montane ai sensi della l.r. 54/1998.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate su proposta delle istituzioni scolastiche interessate e, comunque, previa intesa con le stesse, avuto riguardo, in particolare, al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e tenuto conto della dotazione organica assegnata alle istituzioni scolastiche.
3. Per le scuole secondarie superiori le competenze di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione, sentite le istituzioni scolastiche interessate.
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