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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 9 - Autonomia didattica

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi, definiti a norma dell'articolo 16, in percorsi formativi funzionali:

a) alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni;

b) al riconoscimento ed alla valorizzazione delle diversità;

c) alla promozione delle potenzialità degli studenti adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi, ai ritmi di apprendimento degli alunni ed alle esigenze derivanti dalla realizzazione di percorsi curricolari plurilingui, in coerenza con gli adattamenti dei curricoli alla realtà locale, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40 bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. A tali fini le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 16, degli spazi orari residui;

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappa

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