Legge 21.07.2000, n. 205
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. (G.U. 26.07.2000, n. 173)
Art. 1 - Disposizioni sul processo amministrativo
Art. 2 - Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione
Art. 3 - Disposizioni generali sul processo cautelare
Art. 4 - Disposizioni particolari sul processo in determinate materie
Art. 5 - Giudice unico delle pensioni
Art. 6 - Disposizioni in materia di giurisdizione
Art. 7 - Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Art. 8 - Giurisdizione esclusiva
Art. 9 - Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali
Art. 10 - Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti
Art. 11 - Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale
Art. 12 - Mezzi per l'effettuazione delle notifiche
Art. 13 - Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali
Art. 14 - Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo
Art. 15 - Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato
Art. 16 - Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica
Art. 17 - Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa
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