IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 21.07.2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. (G.U. 26.07.2000, n. 173)

Art. 18 - Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza) - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b) ;

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c) .

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.