IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 21.07.2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. (G.U. 26.07.2000, n. 173)

Art. 6 - Disposizioni in materia di giurisdizione

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. 7

7

Comma abrogato dal d. lgs. 2.07.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), in vigore dal 16 settembre 2010.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.