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D.M. MPI 18.05.2000, n. 146

Termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con D.M. 27.03.2000. (G.U. 23.05.2000, n. 40 - S.S.)

Art. 6 - Docenti di strumento musicale nella scuola media

1) La compilazione delle graduatorie previste dall'art. 5 del Regolamento è subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento prevista dall'art, 11 della legge 124/99 e viene effettuata secondo le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Regolamento.

2) L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto, nei termini e con le modalità previsti dall'art.9, per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utile ai sensi dell'art.6, comma 1 del Regolamento.

3) Per ogni specialità strumentale prevista nei programmi allegati al Decreto 201/99 saranno istituite distinte graduatorie provinciali permanenti da utilizzare, sino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

4) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini indicati dall'art.9 non abbiano, pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo, ancora sostenuto l'esame finale di abilitazione ai sensi dell'O.M. n.202 del 6 agosto 1999. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. I titoli artistici dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 10 giorni,

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