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D.M. MPI 18.05.2000, n. 146

Termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con D.M. 27.03.2000. (G.U. 23.05.2000, n. 40 - S.S.)

Art. 7 - Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti

1) La prima integrazione delle graduatorie permanenti avviene in ciascuna provincia secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento.

2) In tale fase il personale già inserito in ogni provincia nelle graduatorie base (soppresse graduatorie per soli titoli) entro il termine e con le modalità indicate dall'art.9, può presentare domanda di trasferimento da una o entrambe le province di precedente inserimento ad altra/altre province indicando in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione a tempo determinato.

3) Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento.

4) Per coloro che sono inseriti nella graduatoria base e chiedono il trasferimento ovvero intendono solo aggiornare il proprio punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, saranno valutati sulla base dell'all. C).

5) Nella fase di prima integrazione delle graduatorie base si procede con l'inclusione in coda alle medesime graduatorie del personale che chiede l'inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei titoli specifici indicati di seguito possono presentare domanda di inserimento secondo termini e modalità previsti dall'art.9. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:

I fascia: Personale inserito nelle graduatorie dell'ex concorso per soli titoli (art. 11, comma 3 del Regolamento).

II fascia: (art. 11, comma 4, lett. a del Regolamento) coloro che alla data di scadenza del termine pe

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