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Decreto MPI 25.05.2000, n. 201

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124. (G.U. 20.07.2000, n. 168)

Art. 7 - Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie: a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3; b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell' articolo 1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effett

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