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Decreto legislativo 03.05.2000, n. 130

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. (G.U. 23.05.2000, n. 118)

Art. 1 - Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4- bis ".

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3- bis . Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".

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