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Decreto legislativo 03.05.2000, n. 130

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. (G.U. 23.05.2000, n. 118)

Art. 3. - Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: "Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti:

"2- bis . In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le p

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