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Decreto legislativo 03.05.2000, n. 130

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. (G.U. 23.05.2000, n. 118)

Art. 8 - Modificazioni alla tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse.

2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato".

3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella".

4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella".

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