D.P.C.M. 26.05.2000
1. Le risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 4 da trasferire alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere trasferite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle regioni interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ridotti di pari importo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
4, Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente all'assegnazione delle risorse finanziarie fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
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