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Legge 26.05.2000, n. 147

Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri. (G.U. 09.06.2000, n. 133)

Art. 2 - Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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