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Legge 26.05.2000, n. 147

Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri. (G.U. 09.06.2000, n. 133)

Art. 3 - Delegazione generale palestinese in Italia

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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