Legge 26.05.2000, n. 147
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:
" 4 . In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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